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La telenovela della targa prova

1/09/2020 - Torna di attualità la faccenda della targa prova. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (III Sezione Civile, n. 17665 del 25/8/2020) ha infatti deciso che se l'auto è immatricolata non è legittimo l'utilizzo della targa prova. Per cui, a pagare eventuali danni per sinistri dovrà essere la copertura assicurativa della polizza RC auto del veicolo a motore immatricolato su cui è stata posta la targa prova e non quella di quest’ultima.

Una faccenda che era già emersa un paio d’anni fa, quando il Ministero dell'Interno - con la circolare nr. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 - aveva dichiarato come l’abitudine di usare la targa prova su veicoli immatricolati da parte degli autoriparatori non corrispondesse alle finalità dell'art. 98 del Codice della Strada, modificato e integrato dal DPR 474/2001.  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era invece dimostrato possibilista sull’uso in tal senso. Perciò i due ministeri chiesero un parere al Consiglio di Stato, in conseguenza del quale il Ministero dell'Interno aveva disposto la sospensione di ogni attività sanzionatoria.

Ora la sentenza della Cassazione che ribalta tutto, creando un precedente e dove si afferma che “la targa prova costituisce una deroga e sana la mancanza di carta di circolazione e, quindi, d’immatricolazione, ma non sana né la mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile Sezione II nr. 16310/2016) né l'uso per competizioni sportive”.

Ergo, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato su cui è apposta la targa prova deve rispondere - ove ne ricorrono i presupposti - solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova.

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