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La revoca è illegittima

20/02/2019 - Ha superato il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti la Legge 41 del 2016, quella che ha introdotto il reato di omicidio stradale (una fattispecie dell’omicidio colposo), e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime. A metterlo nero su bianco è stata la Corte Costituzionale che ha, invece, ritenuto illegittimo l'articolo 222 del Codice della Strada che prevede l'automatica revoca della patente (per 15 anni in caso di omicidio e per 5 anni in caso di lesioni) in tutti i casi di condanna.

In pratica, via libera alla pene più severe per chi si macchia di questi reati (da 2 a 7 anni per chi uccide violando il CdS, da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolico superi gli 0,8 g/l o nel caso di incidente provocato da gravi violazioni del CdS, da 8 a 12 anni per chi uccide con un tasso alcolico che supera 1,5 g/l o sotto l’effetto di droghe) ma no alla revoca automatica delle patente se non in caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dovrà essere il giudice a valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sospensione della patente.



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Tel. 0541-745878

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